E' possibile redigere un testamento valido senza notaio?

Ciò che ci spaventa nel redigere un testamento è il doversi rivolgersi ad un notaio, per i costi che questo comporta. Non tutti sanno che non è necessario rivolgersi ad un professionista.

Di seguito vi illustrerò brevemente le istruzioni da seguire per disporre delle ultime volontà in autonomia.

Il codice civile disciplina un tipo di testamento, quello olografo, che può essere redatto direttamente ed esclusivamente dal testatore, senza l'ausilio di un notaio.

Tuttavia, per farlo è necessario rispettare alcune regole, al fine di non rischiare di rendere l'atto invalido.

Innanzitutto, il testamento olografo deve possedere i seguenti requisiti:

Esso deve essere scritto (integralmente) di pugno del testatore e deve essere firmato dallo stesso. Quindi esso non deve essere scritto a macchina o al computer.

E' necessario indicare la data (giorno, mese ed anno) della sottoscrizione. Tale requisito è indispensabile per valutare sia la capacità di intendere e volere del testatore, sia per stabilire, qualora vi siano più atti della stessa specie, se si tratti del documento efficace.


In merito alla data, quale elemento essenziale, una sentenza della Corte di Cassazione (sez. II n 27414/2018) afferma che "nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione (Cassazione sez. II n. 27414/2018).

Relativamente, invece, alla forma del testamento, la Corte di Cassazione (sez. II n. 31457/2018) afferma che "(…) l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità".

Il testamento, infine, deve essere firmato dall'autore dello stesso.

Il testamento, essendo un atto di disposizione delle ultime volontà,  può essere revocato o modificato fino all'ultimo istante di vita (si cita spesso l'esempio di Tizio che indica le proprie volontà con il proprio sangue sulla superficie di un sasso). Per tale ragione è importante indicare la data, poiché essa certifica il momento preciso della sottoscrizione delle volontà da parte del testatore.

Certamente, un altro elemento da considerare è la quota di legittima, ossia la quota non disponibile dal testatore perché riservata ai legittimari (figli, coniuge, e in certi casi gli ascendenti). In tal senso, nella redazione dell'atto, bisogna tener conto che, in presenza di soggetti legittimari, non è possibile disporre di tutti i beni, ma solo di quelli rimasti togliendo la quota di legittima.

Il codice civile prevede due tipi di invalidità: nullità e annullabilità.

Il testamento è nullo se non è sottoscritto da colui che dispone delle proprie sostanze, mentre è annullabile quando è presente un difetto di forma, su istanza di chi abbia interesse che può impugnare l'atto nell'arco dei cinque anni (il termine decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie). Se la firma risulta falsa, il testamento è inesistente, in quanto la gravità del vizio impedisce all'atto di esistere.

Altra causa di invalidità del testamento è il difetto della manifestazione della volontà del testatore (secondo la Corte di Cassazione, la n. 26931/2013, "la volontà del testatore deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte."

Infine, chi volesse contestare la veridicità del testamento olografo deve riuscire a provarlo attraverso la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cassazione sez. VI n. 18363/2018).