Assegno di mantenimento in sede di separazione e divorzio

Nel nostro ordinamento legislativo viene previsto che ciascun genitore sia obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
In caso di separazione e divorzio, il Tribunale è solito disporre l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, dopo aver valutato, principalmente, le seguenti condizioni:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • permanenza presso ciascun genitore;
  • situazione reddituale dei genitori;
  • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Con l'entrata in vigore della legge del 2006, che introduceva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, sempre, naturalmente nel rispetto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.

In merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento viene data rilevanza, dal Legislatore, intanto agli accordi liberamente sottoscritti dai coniugi e, qualora vi fosse la necessità, alla facoltà del Giudice di stabilire la misura dell'assegno medesimo che uno dei genitori dovrà versare all'altro, sulla base della capacità economica, nonché valutando la complessiva consistenza del patrimonio. E' bene palesare la possibilità che il predetto diritto a percepire l'assegno di mantenimento può essere modificato o estinto attraverso apposito ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.


L'ordinamento, infatti, ribadisce, l'obbligo, per ciascun genitore, di mantenere i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro professionale o casalingo.


Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.


Puo' essere disposto, infine, che, in caso di inadempienza del coniuge obbligato, il Presidente del Tribunale statuisca che parte dei redditi dell'obbligato stesso siano versati all'altro genitore a favore dei figli.


Bisogna allora precisare che, quando il Tribunale è chiamato a stimare l'entità dell'assegno di mantenimento per il coniuge, deve tenere in considerazione non solo i redditi che derivano dall'attività lavorativa del richiedente, ma anche delle proprietà immobiliari possedute, della disponibilità della casa coniugale e di ulteriori fonti di ricchezza e/o investimenti.


Un ulteriore elemento che dovrà essere tenuto in considerazione dal Giudicante, fattore, a cui, fra l'altro, negli ultimi anni la giurisprudenza in generale ed i singoli Tribunali, in particolare, hanno dato notevole importanza, è la capacità lavorativa da parte del coniuge che richiede l'assegno. Al Giudice, quindi, spetterà valutare è data l'attitudine lavorativa del coniuge e se quest'ultimo abbia la possibilità di venire retribuito sulla base di diversi fattori quali, l'età, l'esperienza lavorativa, le condizioni di salute. Alla luce, pertanto, di dette valutazioni, può essere disposta anche una diminuzione dell'assegno.


Infine, andrà considerato il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio e verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente possano consentire di mantenere quel livello di vita indipendentemente dalla percezione dell'assegno. In caso contrario, il Tribunale stimerà l'importo dell'assegno, cercando di bilanciare l'eventuale disparità.


Da ultimo, pare opportuno aggiungere come sia sempre possibile chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un provato ed evidente mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento. Detti cambiamenti si possono verificare secondo due principali ipotesi, ossia:

  • importante incremento dei redditi di uno dei coniugi;
  • peggioramento della situazione economica di uno dei coniugi.
La domanda di revisione dell'assegno può essere proposta sia dall'avente diritto, sia dal coniuge obbligato a versarlo.